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Cessione crediti Superbonus: i documenti che escludono la responsabilità

di Alessandra Gualtieri

11 Settembre 2023 15:24

Cessione bonus edilizi: nessuna responsabilità solidale per cessionari di crediti irregolari in presenza dei documenti a riprova della propria diligenza.

La nuova Circolare 27/2023 dell’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus riepiloga il perimetro della responsabilità solidale in capo ai cessionari dei crediti edilizi: , se l’acquirente del bonus lo utilizza in compensazione ma poi emergono irregolarità, infatti, non viene sanzionato se può esibire la documentazione indicata nel DL 11/2023 o altra prova.

Ecco di seguito il dettaglio dei documenti in presenza dei quali l’acquirente non corre il rischio di essere sanzionato e l’esclusione dalla responsabilità anche se, in assenza di tale documentazione, riesce a dimostrare la propria buona fede e diligenza con altri mezzi.

Cessione crediti: come funziona la responsabilità dei cessionari

Si tratta di un punto che era già stato al centro di modifiche legislative; il decreto Aiuti bis dell’estate scorsa aveva già limitato la responsabilità solidale. La precedente normativa (articolo 6 del dl 34/2020) prevedeva – oltre al recupero dell’eventuale detrazione non spettante – l’applicazione di interessi e sanzioni, anche nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari del credito, nei casi di dolo o colpa grave.

Il DL 11/2023 aggiunge l’articolo 6 bis, che dettaglia i casi in cui è sempre esclusa la responsabilità solidale.

I documenti che escludono il dolo

Il dolo «è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione»:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi;
  • in caso di interventi in edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio lavori e attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale: se questo documento non è necessario per la tipologia di lavori effettuati, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni dei tecnici abilitati, quando previste, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • per gli interventi di efficienza energetica, tutti i documenti previsti dal ministero dell’Ambiente o, se non necessari, la dichiarazione sostitutiva;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.

Onere della prova in capo al Fisco

E’ l’ente impositore, quindi il Fisco, ad avere «l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario», ai fini della contestazione della responsabilità solidale. In parole semplici, chi ha acquistato il credito è innocente fino a prova contraria, quindi il fisco deve avere elementi concreti per applicare sanzioni.

Basta dimostrare la diligenza

L’articolo 1 del DL 11/2023 introduce gli articoli 6-ter e 6-quater al DL 34/2020, in base al quale il dolo è sempre escluso se l’acquirente del credito:

  • è una partita IVA che acquista i crediti da una banca, facendosi rilasciare da quest’ultima un’attestazione di possesso di tutta la documentazione sopra descritta;
  • non possiede tutta la documentazione richiesta ma riesca comunque a fornire prova della propria diligenza.

In particolare:

Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.