Per i contratti stipulati dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, la certificazione SOA richiesta dal 1° gennaio 2023 per lavori Superbonus di importo superiore a 516mila euro può risultare acquisita da tale data e non al momento della sottoscrizione del contratto: lo ha chiarito tramite nuova faq l’Agenzia delle entrate.
Dunque, niente attestazione (di cui all’articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) acquisita nel 2022 per il riconoscimento degli incentivi fiscali fino al 30 giugno 2023.
Il vincolo prevede infatti che i lavori del Superbonus nel 2023 possano essere affidati esclusivamente ad imprese:
- che fin dalla sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono provviste di certificazione SOA;
- che in fase di stipula documentano al committente o subappaltante la sottoscrizione di un contratto finalizzato al suo rilascio.
L’interpretazione della norma avanzata dall’Agenzia è che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, anche per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020.
Previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2023, fino a quando basterà aver richiesto la certificazione, mentre dal 1° luglio bisogna anche averla ottenuta.