Con provvedimento del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello IVA 74-bis per la di liquidazione giudiziale o coatta amministrativa.
Il prospetto riguarda le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente, riservato ai curatori della liquidazione e da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023.
Quando presentare il Modello IVA 74-bis
Secondo le istruzioni del Modello IVA 74 bis, che segue le modifiche previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina ed esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
È sempre l’Agenzia delle Entrate a specificare che, nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Adempimenti per curatori e commissari
I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori, inoltre, sono anche tenuti a presentare la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta costituita da due moduli:
- modulo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta;
- modulo per le operazioni registrate successivamente.
Il Modello IVA 74-bis è disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate.