E’ la stessa regola che era già stata applicata alle precedenti edizioni e resta valida anche per la definizione agevolata 2023: chi presenta domanda di adesione alla Rottamazione-quater torna subito in regola con il DURC.
Rottamazione: DURC in regola da subito
Come ricorda la circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate 2/2023:
il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata.
Il successivo step è il pagamento del debito entro il 31 luglio (prima o unica rata della definizione agevolata), in base alle Comunicazione inviate entro il 30 giugno. Il versamento perfeziona infatti la definizione agevolata, Per cui, in caso di mancato o ritardato pagamento (anche di una delle rate successive oltre i 5 giorni di tolleranza) il DURC viene automaticamente annullato.
Rilascio DURC dopo l’adesione
Le disposizioni relative al rilascio del DURC per chi aderisce alla Rottamazione-quater sono contenute nel comma 240, lettera g, della legge 197/2022 (la Manovra 2023). Prevedono che, in caso di domanda di adesione entro il 30 aprile 2023, si applichi da subito – ai fini del rilascio del DURC – le previsioni di cui all’articolo 54 del decreto legge 50/2017: il DURC è rilasciato «a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata».
Ora, le procedure per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quater sono già aperte. Quindi, chi aderisce ora ottiene subito, in automatico, il DURC.
DURC garantito fino al 31 luglio
L’Agenzia delle Entrate risponde alla domanda entro il 30 giugno, quantificando il dovuto e l’importo delle rate, se richieste dal contribuente. Il debitore deve quindi pagare entro il 31 luglio la prima o unica rata. Se ha scelto il versamento in un’unica soluzione, con il pagamento di luglio estingue il debito definitivamente, anche ai fini DURC.
Se invece paga a rate, il mancato pagamento di una sola rata comporta il blocco del Documento Unico di Regolarità Contributiva. E’ sempre l’articolo 54 del dl 50/2017 a prevedere che «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute» per la definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione dell’adesione alla rottamazione «sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
Attenzione: il contribuente che fuoriesce dalla definizione agevolata per mancato pagamento delle rate può eventualmente chiedere di rateizzare la somma dovuta al fisco, dalla quale verranno tolti gli importi eventualmente versati in sede di rottamazione. Il piano di rateazione consente di riattivare il DURC.
Debiti e pagamenti sospesi
Ricordiamo le altre regole che scattano con la presentazione della domanda di adesione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione stessa (comma 240, lett. a);
- non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione (comma 240, lett. c);
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite: ciò sempre che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 240, lettere d, e);
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28- ter e 48-bis del DPR n. 602 del 1973 (comma 240, lett. f).