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Rottamazione avvisi e accertamenti: adesione, scadenze e interessi

di Anna Fabi

6 Febbraio 2023 14:24

Tregua fiscale, l'Agenzia delle Entrate spiega la definizione agevolata degli atti con acquiescenza rafforzata: sanzioni ridotte e pagamento in 20 rate.

La rottamazione delle sanzioni per gli atti del procedimento di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate prevista dalla Manovra 2023 (articolo 1, commi 179-185, legge 197/2022) è operativa.

I chiarimenti applicativi sono stati forniti con la Circolare omnibus 2/2023 sulla tregua fiscale (paragrafo 3) e prima ancora con il provvedimento dello scorso 30 gennaio, che ne ha definitivo le regole attuative della tregua fiscale.

Vediamo in particolare le regole sulla definizione degli atti del registro, oltre agli avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette e IVA.

Tregua fiscale: gli atti definibili

La nuova definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento si può applicare ai ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate a cui hanno fatto seguito:

Accertamenti con adesione (articolo 2, Dlgs 218/1997, per imposte sui redditi e IVA, articolo 3 per le altre imposte indirette) di:

  • processi verbali di constatazione (articolo 24, legge 4/1929), consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023;
  • inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023, sia attivati obbligatoriamente (articolo 5-ter, Dlgs 218/1997) sia facoltativamente (articolo 5, comma 1, Dlgs 218/1997), e quelli riferiti alle altre imposte indirette (articolo 11, comma 1, Dlgs 218/1997), se l’adesione non è perfezionata al 1° gennaio (ossia senza ancora il versamento delle somme dovute o della prima rata – articolo 9, Dlgs 218/1997);
  • avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione (compresi quelli di sola liquidazione per decadenza da agevolazioni) non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023;
  • atti di recupero per la riscossione dei crediti, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023;
  • accertamenti, notificati entro il 31 marzo 2023 per mancato perfezionamento dell’adesione prima della notifica (la definizione è preclusa in caso di accertamento non preceduto da invito dell’ufficio, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata).

Sono esclusi tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure (articolo 5-quater, Dl 167/1990).

In cosa consiste la rottamazione degli atti

Il pagamento delle somme dovute può essere frazionato fino a 20 rate trimestrali di pari importo e le sanzioni sono così ridotte:

  • in caso di adesione a un diciottesimo del minimo di legge,
  • in caso di acquiescenza a un diciottesimo dell’importo irrogato.

La definizione agevolata si perfeziona:

  • per gli atti del procedimento di adesione, pagando l’intero importo o la prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
  • per gli avvisi di accertamento, rettifica e  liquidazione e per gli atti di recupero, pagando l’importo dovuto o la prima rata entro il termine di presentazione del ricorso.

Chi sceglie il pagamento a rate, non deve sforare l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, applicando anche gli interessi al tasso legale del 5%. Non c’è comunque decadenza in caso di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% o a 10mila euro.