Sono dipendente pubblico a breve in pensione per raggiunti limiti di età (67 anni): nonostante la disponibilità del mio Ente (Comune), mi è stato comunicato che non è possibile continuare a lavorare neppure a tempo parziale. Ci sarebbero altre formule contrattuali applicabili?
Le confermo innanzitutto che i dipendenti pubblici, con alcune eccezioni previste dai rispettivi contratti di categoria, sono obbligati ad andare in pensione d’ufficio a 67 anni se raggiungono il requisito di vecchiaia, come nel suo caso. Però questo non le impedisce di continuare a lavorare, non solo con il Comune nel quale è occupata, ma anche per eventuali altri datori di lavoro. Non c’è incompatibilità fra la pensione di vecchiaia e lo svolgimento di mansioni lavorative.
Per quanto riguarda le possibili forme contrattuali attivabili, nel settore privato sono attivabili:
- la collaborazione occasionale (se la prestazione non supera i 5mila euro lordi annui),
- la consulenza a partita IVA (operando come libero professionista)
- la collaborazione continuativa (che prevede la contribuzione in gestione separata INPS e non necessita di partita IVA).
Nel settore pubblico le regole sono più stringenti. Non c’è una preclusione ma l’ente pubblico ha una serie di obblighi: per esempio, può conferire incarichi soltanto a fronte di esigenze particolari e non può utilizzarli per sostituire personale con contratto di lavoro subordinato.
In ultima analisi, non ci sono preclusioni di legge a una collaborazione con il suo attuale datore di lavoro ma soltanto nel rispetto di tutte le regole sulle collaborazioni in ambito pubblico.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz