Gli interventi di efficientamento energetico sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti sono distinti, quindi, godono ciascuno di autonoma detrazione fiscale (IRPEF) secondo le regole e le aliquota dell’Ecobonus, rispettando per ogni singolo lavoro il relativo massimale di spesa: è quanto mette nero su bianco l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 143/2023.
A confermare l’autonomia dei singoli lavori è sufficiente la diversa CILA o SCIA, che dimostra la conformità agli adempimenti amministrativi di ciascun progetto.
Interventi diversi sullo stesso immobile
Nel caso in esame, ogni singolo progetto aveva una sua CILA ed una sua specifica comunicazione all’ENEA della fine dei lavori (eseguiti in due annualità consecutive), nonché distinte fatture emesse dalla ditta che ha effettuato gli interventi.
Avendo pienamente rispettato tutte le condizioni di legge, secondo l’Amministrazione finanziaria non c’è motivo di rifiutare la detrazione (Ecobonus) anche per gli interventi svolti l’anno successivo sullo stesso immobile su cui erano stati svolti differenti interventi. Non si configura infatti la “mera prosecuzione” (che renderebbe illegittima la richiesta del nuovo sgravio fiscale).
Nel caso di specie, spetterà la nuova detrazione fiscale del 50% fino a 60mila euro per le spese sostenute e agevolabili con Ecobonus ordinario, anche dopo aver già fruito della detrazione al 65% fino a 60mila euro per precedenti interventi (ma diversi) sullo stesso immobile l’anno prima.
Requisiti per il doppio bonus
A sostegno della sua tesi, l’Agenzia delle Entrate richiama non soltanto il dettato normativo ma anche la prassi ricorrente, citando in particolare due circolari:
- la Circolare n. 17/2015 – per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, l’intervento deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente;
- la Circolare n. 19/2020 – l’autonoma configurabilità dell’intervento è dimostrata da elementi riscontrabili come la SCIA, l’eventuale collaudo o la dichiarazione di fine lavori.
Attualmente, la disciplina sui bonus edilizi richiede per sconto fiscale legato ad interventi di efficientamento energetico richiede in tutti i casi di produrre apposita documentazione (in particolare, inviando apposite comunicazioni ENEA), motivo per cui si conferma la piena legittimità della doppia detrazione per lavori in anni consecutivi sullo stesso immobile.