Per il calcolo del prelievo sugli extraprofitti delle imprese energetiche 2023, la base di calcolo è data dall’utile fiscale o civile per gli anni 2018/2019/2020 e 2021, oppure si deve considerare il volume d’affari?
La tassa sugli extraprofitti si calcola partendo dall’imponibile IRES, quindi si applica sull’utile fiscale e non sul fatturato.
Il riferimento normativo è il comma 116 della manovra 2023 (Legge 197/2022), in base al quale il contributo straordinario sulle imprese dell’energia si calcola applicando un’aliquota del 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede del 10% l’imponibile IRES nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. In pratica, il riferimento su cui basare il calcolo è l’utile ai fini fiscali, ovvero l’imponibile IRES.
Bisogna calcolare l’eccedenza dell’imponibile IRES 2022 (o comunque del periodo fiscale precedente a quello in corso al primo gennaio 2023) rispetto a quello medio dei quattro anni precedenti. E poi applicare l’aliquota del 50% all’eccedenza superiore al 10%.
Il comma 115 della Manovra elenca con precisione le aziende dell’energia che devono pagare la tassa sugli extraprofitti.
Il pagamento va effettuato entro il sesto mese successivo al periodo d’imposta 2022 (o comunque al periodo d’imposta precedente a quello in corso al primo gennaio 2023). Nei casi in cui il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la scadenza è quindi il 30 giugno.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz