Il bonus affitto imprese – credito d’imposta sulle locazioni degli immobili delle società del commercio – è utilizzabile se l’azienda ha anche attività di vendita all’ingrosso, indipendentemente dal fatto che siano o meno prevalenti, purché il tetto di fatturato, e la sua diminuzione, si riferiscano alla vendita al dettaglio.
La precisazione è contenuta in un interpello dell’Agenzia delle Entrate (35/2023) relativo all’applicazione dell’agevolazione fiscale per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo delle attività commerciali previsto dal decreto Rilancio del 2020 (dl 34/2020), come misura anti Covid.
Il Fisco fornisce anche chiarimenti sulla nozione di sede operativa, che in base alla legge deve essere in Italia, ammettendo anche i negozi classificati come unità locali. Perché il bonus affitto imprese sia utilizzabile, è necessario che il negozio si trovi in zona rossa con riferimento al mese o ai mesi in cui viene applicata l’agevolazione.
Vediamo tutto.
Bonus locazioni commerciali
Il credito sull’affitto di immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, è al 60% per le imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro nel 2019, al 20% per ricavi più alti di questa cifra, che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Interpello fiscale
Il quesito viene posto da un’azienda attiva nella produzione e nel commercio di abbigliamento, sia all’ingrosso sia al dettaglio. Questi i chiarimenti richiesti:
- l’applicabilità del credito d’imposta alle imprese che svolgono contemporaneamente sia attività di commercio all’ingrosso che di commercio al dettaglio;
- il requisito del calo del fatturato, al fine di sapere se vada riferito all’ammontare complessivo di vendita al dettaglio della società nei mesi di riferimento o all’ammontare delle vendite al dettaglio dei singoli esercizi commerciali;
- la nozione di “sede operativa” con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere anche i negozi classificati quali unità locali in base alla visura camerale;
- l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione, nei casi in cui l’unità locale/sede operativa sia ubicata in regioni o provincie che sono state dichiarate zone rosse in un momento successivo, ovvero siano uscite dalle zone rosse in un secondo momento.
Attività dell’azienda e requisiti di fatturato
Sul primo fronte, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, la norma (articolo 28, comma 3-bis del dl 34/2020) si riferisce a “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro”, senza ulteriori precisazioni riguardanti la prevalenza o meno di tale attività rispetto ad eventuali altre attività esercitate dallo stesso soggetto. Quindi, si applica anche alle società che esercitano anche altre attività, con riferimento ai ricavi specificatamente riferiti all’attività di commercio al dettaglio.
La diminuzione del fatturato sul 2019, richiesta dalla norma, deve però riferirsi all’intera attività di commercio al dettaglio svolta dalla società, e non alle vendite al dettaglio di ciascuno dei singoli esercizi commerciali. Quindi, il fatturato complessivo di tutti gli esercizi al dettaglio dell’azienda deve aver subito una diminuzione pari almeno al 50% sullo stesso mese del 2019.
Sede operativa e zone rosse
Per quanto riguarda l’ubicazione della sede operativa nelle zone rosse, il riferimento è l’articolo 8-bis, comma 1, del dl 137/2020, che ha modificato il decreto Rilancio estendendo il beneficio ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, esclusivamente per le aziende con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse. L’Agenzia delle entrate ritiene che nel concetto di sede operative possano essere ricomprese anche le unità locali nelle quali la società esercita stabilmente l’attività di vendita al dettaglio.
Quindi si può applicare il credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda ai punti vendita al dettaglio situati in zona rossa per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
- Per ottobre 2020, si può beneficiare del credito d’imposta con riferimento ai canoni di affitto relativi ai punti vendita che, in tale mese, risultavano in zona rossa per almeno un giorno. Si precisa che, essendo stata introdotta la possibilità di istituire le prime zone rosse soltanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, per il mese di ottobre 2020 è possibile assimilare alle zone rosse le aree soggette ad analoghe restrizioni adottate sulla base di appositi provvedimenti di carattere regionale.
- Per novembre e dicembre 2020, il punto vendita deve risultare in zona rossa per almeno un giorno.