Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2023 – Modello IVA e IVA base – con le relative istruzioni, contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 11378 del 13 gennaio.
Il nuovo Modello IVA/2023
Il modello IVA 2023 presenta alcune novità tra cui l’introduzione del nuovo quadro CS – “Contributo straordinario contro il caro bollette” ex art. 37 D.L. 21/2022. Il riferimento è all’articolo 37 del D.L. 21/2022, con il quale è istituito il prelievo straordinario a carico delle imprese di produzione, vendita, distribuzione, import e rivendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
Il contributo sugli extra-profitti energetici
Il nuovo quadro serve a calcolare l’importo del contributo, dal momento che – ai sensi del comma 2, articolo 37 del DL 21/2022 (Decreto Ucraina) – la sua base imponibile è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive riferito al periodo che va dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al periodo che va dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Le cifre da considerare sono date dal totale delle operazioni attive e passive al netto IVA, come indicato nelle LIPE. La cosiddetta tassa sugli extraprofitti delle imprese di energia si applica nella misura del 25% se l’extraprofitto è superiore a 5mila euro, mentre non è dovuta se l’extraprofitto è inferiore al 10%.
Il quadro CS dovrà essere compilato solo dai contribuenti chiamati al versamento.
Esonero e scadenze IVA/2023
Il modello IVA 2023 si trasmette entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile è un festivo, ossia domenica) ma, per evitare l’invio della liquidazione periodica relativa al IV trimestre 2022, la scadenza ultima è il prossimo 28 febbraio 2023.
Godono invece dell’esonero dalla presentazione della Dichiarazione IVA annuale – oltre agli esentati per legge come i forfettari, le associazioni sportive o gli agricoli in regime speciale – i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti imposta e le imprese individuali che hanno concesso in affitto la loro unica azienda.
Versamenti e rimborsi IVA
Per chi vanta crediti IVA, è possibile compensarli fino a 5mila euro con F24 o, per importi superiori, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate e con visto di conformità per compensazioni orizzontali (non richiesto fino a 50mila euro per chi gode delle premialità ISA).
Il saldo IVA a debito si versa entro il 16 marzo o a rate mensili fino al prossimo novembre (con interesse dello 0,33%).