Solo i professionisti iscritti presso il proprio Albo professionale possono partecipare a una gara d’appalto, mentre un bando che non preveda tale iscrizione non può essere considerato conforme alla legge.
Questo è quanto sottolineato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, redatto come risposta a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).
Secondo l’ANAC, infatti, l’articolo 83 comma 3 del Codice Appalti specifica che i concorrenti alle procedure di gara devono essere iscritti presso i competenti Ordini professionali, al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale.
Una norma che si propone di limitare l’ingresso nella gara solo ai concorrenti forniti di una professionalità che sia coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
L’iscrizione all’Albo, quindi, rappresenta un requisito di idoneità professionale da anteporre ai più specifici requisiti che devono attestare la capacità tecnico professionale ed economico finanziaria dei partecipanti alla gara.