Con la circolare del 3 gennaio 2023 l’INAIL fornisce indicazioni relative all’erogazione delle indennità a favore degli eredi di medici e infermieri e operatori sociosanitari deceduti a causa del Covid-19, per effetto o come concausa del contagio.
L’indennità è resa possibile grazie al fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la dotazione di 15 milioni di euro.
A percepire questa indennità una tantum sono i familiari superstiti delle vittime che hanno contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, mentre il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, come causa/concausa del contagio da Covid.
L’elargizione, precisamente, spetta a:
- coniuge o alla persona unita civilmente, figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- in mancanza dei superstiti sopra elencati, ai genitori naturali o adottivi.
L’istanza per il riconoscimento dell’indennità una tantum deve essere presentata all’INAIL entro il 4 marzo 2023, allegando la documentazione idonea a comprovare i presupposti previsti per la erogazione della speciale elargizione.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19”, reso disponibile nel portale dell’INAIL accedendo con SPID, CIE e CNS.