La nuova tregua fiscale sulle liti pendenti non riguarda solo i debiti verso il Fisco ma anche quelli verso l’Agenzia delle Dogane e, dopo la domanda e il pagamento della prima rata entro giugno 2023, il contribuente può chiedere la sospensione del processo, che sarà estinto entro il 10 luglio 2023 sarà estinto.
Con queste novità si completa il quadro della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni ordine di grado, prevista della Legge di Bilancio 2023, che permette di chiudere il contenzioso, pagando una somma che varia a seconda del grado di giudizio e delle sentenze dei gradi precedenti.
La regolamentazione di questa parte della tregua fiscale è contenuta nei commi da 186 a 205 della Manovra. Vediamo tutto.
Sanatoria liti tributarie pendenti
La tregua fiscale è applicabile alle pendenze con la giustizia tributaria in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio. La controversia deve essere in atto al primo gennaio 2023; se non è ancora iniziato, il processo il ricorso in primo grado deve essere stato notificato alla contro parte entro il primo gennaio.
Si possono sanare i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e quelli verso l’Agenzia delle Dogane (quest’ultima fattispecie è stata prevista nel corso del dibattito alla Camera).
Definizione agevolata controversie: come funziona
A seconda dell’iter giudiziario in corso, cambiano le somme da versare per risolvere la lite pendente.
- Processo in corso in primo grado: per sanarlo, si paga il 90% del valore della controversia.
- Processo in corso in secondo grado: se in primo grado l’Agenzia delle entrate ha perso, il contribuente può chiedere di chiudere tutto pagando il 40%; se in primo grado invece i giudizi hanno dato ragione al fisco, la definizione agevolata scatta pagando interamente il tributo oggetto della contestazione.
- Processo in Cassazione: se l’Agenzia ha perso in secondo grado, il contribuente può chiudere pagando il 15%. Se il Fisco ha perso in primo e secondo grado, si sana la pendenza pagando il 5%. Se invece è il contribuente ad avere perso, paga l’intero valore della controversia.
- Controversie per sanzioni non collegate al tributo: se il Fisco ha perso nell’ultima o unica pronuncia, si paga il 15%, negli altri casi la lite pendente viene sanata versando il 40%.
Sono sempre escluse le cause che hanno ad oggetto risorse proprie Ue, IVA all’importazione, recupero aiuti di stato.
Come si accede alla sanatoria
Per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti bisogna inoltare domanda entro il 30 giugno 2023. Va presentata una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma (quindi, per ciascun atto impugnato).
La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata o, se non ci sono importi da versare, con la sola presentazione della domanda.
Come si ottiene la sospensione del processo
L’accesso alla definizione agevolata delle controversie non comporta automaticamente la sospensione del processo. Per ottenere anche questo beneficio, bisogna presentare una specifica domanda al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente deve depositare, presso l’organo giurisdizionale competente, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. A questo punto, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione.
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio ed è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione.
Le scadenze di pagamento
Per sanare la lite pendente, bisogna versare il dovuto, in base alle regole sopra esposte, entro il 30 giugno 2023. Se l’importo supera i mille euro è ammessa la rateazione, con un massimo di 20 tranche trimestrali di pari importo. La prima va pagata entro il primo aprile 2023, le altre entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione