Nuovo passo avanti verso la dematerializzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con l’avvicinarsi del passaggio definitivo dal SISTRI al RENTRI. Il correttivo del decreto legislativo 116/2020 è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 21 dicembre, e il giorno prima è arrivato il parere positivo del Consiglio di Stato, che contiene comunque una serie di rilievi.
Come funziona il nuovo RENTRI
Previste numerose semplificazioni, per esempio i rifiuti prodotti per le piccole attività di manutenzione in ambito domestico non sono “rifiuti speciali” e quindi possono essere portati nei normali centri di raccolta. C’è invece un irrigidimento sui rifiuti da raccolta differenziata, che non potranno essere mescolati con altre tipologie né inceneriti.
Il nuovo registro elettronico dovrebbe partire nel primo trimestre 2023, gestito dal ministero dell’Ambiente. Le imprese e gli enti tenuti all’iscrizione hanno due adempimenti fondamentali da gestire: tenere il registro cronologico di carico e scarico e accompagnare il trasporto rifiuti con il formulario di identificazione.
Dovranno iscriversi tutti gli attori della filiera dei rifiuti speciali e pericolosi: enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
I correttivi previsti
Il decreto legislativo approvato contiene i seguenti elementi:
- modelli e formati relativi al registro cronologico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano aderire su base volontaria;
- funzionamento del RENTRI;
- modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006;
- modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La nuova impostazione voluta dal Legislatore «si caratterizza per l’abbandono del modello di esternalizzazione del sistema, fino ad oggi perseguito attraverso procedure selettive di operatori economici potenziali concessionari o prestatori di servizi, a favore di un modello di autoproduzione basato sul supporto tecnico-gestionale dell’’Albo nazionale gestori ambientali».
Come funziona nella pratica
Il sistema si basa su due assi fondamentali: lo sviluppo (in chiave di dematerializzazione e digitalizzazione) di prassi e di strumenti già esistenti (con un congruo periodo transitorio di convivenza del cartaceo con il digitale) e la progressiva costruzione di un nuovo ambiente informatico condiviso entro il quale far “girare” il nuovo sistema.
Nel dettaglio, il RENTRI utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle Camere di commercio. L’Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo, le Sezioni regionali delle Camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e l’organizzazione di adeguate attività di formazione e informazione.
Fra i rilievi del Consiglio di Stato (che ha comunque fornito un parere positivo): mancano elementi conoscitivi specifici sull’effettiva idoneità dell’infrastruttura digitale a supportare adeguatamente i nuovi carichi di dati e di elaborazioni e sulle risorse da impiegare per l’implementazione. E ci sono poche indicazioni sugli strumenti, giuridici e attuativi, per l’interoperabilità. Sono dati che invece la magistratura amministrativa definisce indispensabili in considerazione dell’alto numero di soggetti coinvolti nel sistema (indicata, ad esempio, nella prima tabella contenuta nella relazione AIR, dove si stima in circa 1.200.000 il numero totale dei soggetti coinvolti, comprendente anche i trasportatori di rifiuti conto terzi, le imprese e gli enti che effettuano il trattamento dei rifiuti conto terzi e gli intermediari).
Obiettivi della riforma
Il RENTRI, oltre che nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, si inquadra nella Strategia nazionale per l’economia circolare ( approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259), inserendosi nell’ambito del PNRR. In particolare, segnala il Consiglio di Stato, la missione M2-C1, Riforma 1.1, «prevede l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato per l’appunto sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che fornirà dati qualificati sia per le attività di vigilanza e controllo che per la progettazione industriale, la cui necessaria riconversione verso modelli di produzione ecocompatibili è alla base della reale transizione da un modello di economia lineare ad un modello di economia circolare».