Quando l’INPS ha accolto la mia domanda di pensione di vecchiaia lo scorso aprile, mi ha inviato una video-guida nel quale viene riportato che “nel primo anno di liquidazione non vengono applicate le addizionali regionali e comunali”. Tuttavia nello statino di gennaio 2023 sono applicati gli importi di queste addizionali riferite all’anno 2022. Saprebbe chiarirmi il motivo?
Premessa: nel cedolino pensione di ogni mese – consultabile anche online sul sito INPS, accedendo in area riservata con credenziali SPID – è disponibile il dettaglio di tutti pagamenti, con le singole voci che compongono il trattamento erogato e con tutte le trattenute applicate.
Detto questo, provo a fornirle un’interpretazione. Le addizionali IRPEF regionali vengono trattenute dalla pensione nell’anno successivo a quello in cui sono state maturate.
C’è però un meccanismo diverso per l’addizionale comunale, che prevede un acconto (a rate) nell’anno di riferimento e poi il saldo, sempre a rate in quello successivo.
In ogni caso, è possibile che la ratio della comunicazione da lei ricevuta sia questa: nel primo anno di pensione non ci sono trattenute, poi l’INPS procede al conguaglio l’anno successivo. Questo comporterebbe uno slittamento solo sulle addizionali comunali in acconto, perché tutte le altre (il saldo dell’addizionale comunale e di quella regionale) sarebbero comunque state applicato l’anno successivo.
Ad esempio, su una pensione 2023, le addizionali vengono pagate nel seguente modo;
- sui ratei di pensione di gennaio e febbraio 2023 si pagano le quote di addizionale regionale del 2022 e del saldo dell’addizionale comunale del 2022;
- sui ratei di pensione da marzo a novembre 2023, alle due voci sopra descritte si aggiunge la trattenuta dell’acconto dell’addizionale comunale anno per il 2023.
Ripeto, la mia è solo un’interpretazione che mi pare coerente con le regole previste.
Se le restano dubbi, contatti direttamente l’INPS, anche via contact center telefonico.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz