Per avere diritto all’assegno sociale bisogna soggiornare legalmente e continuativamente in Italia da almeno dieci anni: questo requisito viene soddisfatto se non ci sono periodi all’estero superiori ai sei mesi, con alcune eccezioni e con una serie di flessibilità previste.
Le regole sono illustrate nella nuova circolare INPS n. 131/2022, che completa il quadro di prassi relativo al beneficio e fornisce anche una serie di chiarimenti sul diritto alla maggiorazione e sul calcolo dei limiti di reddito.
Assegno sociale INPS: nuove regole di prassi
In base alle più recenti disposizioni di legge, la prestazione spetta ai cittadini residenti in Italia che hanno compiuto 67 anni, risiedono effettivamente e abitualmente nel Paese da almeno dieci anni (requisito previsto dal 2009 in base all’articolo 20, comma 10, del decreto legge 112/2008) e possiedono redditi di importo inferiore ai limiti di legge previsti.
Requisito di soggiorno in Italia
La nuova circolare INPS spiegando in che modo si ritiene soddisfatto il requisito di soggiorno continuativo in Italia, visto che la legge istitutiva dello stesso «non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato».
Sentito il parere del ministero del Lavoro, dunque, l’INPS ha deciso di applicare la ratio prevista dal Testo unico sull’immigrazione (articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 286/1998) secondo cui il requisito si intende soddisfatto se le eventuali assenza dal territorio dello Stato non superino i seguenti termini:
- sei mesi consecutivi in cinque anni;
- dieci mesi complessivi, sempre in cinque anni.
Per applicare la regola all’assegno sociale, che prevede la permanenza consecutiva in Italia per almeno dieci anni, l’INPS suddivide il decennio in due periodi di cinque anni, e all’interno di ogni singolo quinquennio impone che non si superino i limiti sopra esposti.
Fanno sempre eccezione le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute, o per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Attenzione: nel caso dell’assegno sociale questa regola si applica a tutti gli aventi diritto: italiani, europei, svizzeri, di altri paesi dello Spazio Economico Europeo, di altri paesi con permesso di soggiorno.
E’ infatti un requisito aggiuntivo rispetto alla titolarità di una residenza in Italia. Quindi, per esempio, un cittadino italiano che resta all’estero per più di sei mesi consecutivi nel quinquennio, se non rientra nelle eccezioni sopra esposte perde il diritto all’assegno sociale.
In sede di presentazione della domanda, l’interessato può autocertificare il requisito. Sarà poi l’INPS a effettuare i controlli, richiedendo la documentazione ai Comuni, o facendo altri tipi di verifiche (utenze, documentazione chiesta ai paesi di provenienza).
Maggiorazione sociale e soglie di reddito
Dal 2001, in base all’articolo 70, comma 4, della legge 388/2000, è stata riconosciuta d’ufficio una maggiorazione (non soggetta a perequazione):
- fino a 75 anni pari a 12,92 euro per 13 mensilità;
- da 75 anni pari a 20,66 euro per 13 mensilità.
Dal 1° gennaio 2002 la maggiorazione subisce un incremento annuo (come previsto dall’articolo 38, commi 1, 5 e 6, della legge n. 448/2001). Tale incremento – soggetto a perequazione – è riconosciuto di 70 anni di età, con età ridotta di un anno per ogni 5 di contribuzione (fino a un massimo di 5 anni), considerando tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto) purché che non abbia dato luogo a trattamento pensionistico.
Come si calcola il limite di reddito
L’assegno sociale spetta a coloro che hanno un reddito fino a 6.079,45 euro annui, che sale a 12.158,90 euro se coniugati. La circolare chiarisce che sono esclusi dal computo i seguenti redditi:
- casa di abitazione;
- pensioni di guerra;
- indennizzo legge 120/1992 per soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- indennità di accompagnamento;
- importo aggiuntivo di 154,94 euro di cui al comma 7, articolo 70 della legge 388/2000 (maggiorazione sociale);
- trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.