La Legge di Bilancio 2023 riduce le tasse su alcune tipologie di redditi da operazioni finanziarie: l’imposta del 26% scende infatti al 14% non solo sulle plusvalenze di terreni e partecipazioni in società non quotate ma anche su quelle derivanti da azioni e titoli sui mercati finanziari, nonché da risparmi e fondi (affrancamento di quote in polizze vita e OICR).
Vediamo in dettaglio i beneficiari, la procedura e le scadenze di adesione e versamento anticipato dell’imposta agevolata.
Rivalutazioni detassate
In base all’articolo 26 del disegno di legge della Manovra, si estende la platea del beneficio di norma applicato sulle rivalutazioni (plusvalenze dopo la vendita) di partecipazioni di società non quotate e terreni edificabili, applicandolo anche ad obbligazioni, azioni o altri titoli, con una detassazione che arriva quasi a dimezzare l’aliquota applicata (dal 26% al 14%) sulle rivalutazioni certificate al 30 giugno.
In pratica, la novità è che lo sconto d’imposta riguarda anche i redditi derivanti da partecipazioni in società quotate, precedentemente escluse. Nel 2023 sono infatti ammesse anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Un vantaggio non solo per i piccoli risparmiatori che guadagnano sui propri titoli ma anche per le aziende interessate da ingressi di nuovi soci o passaggi generazionali.
Attenzione: con la nuova estensione non è detassato l’intero patrimonio rivalutato ma soltanto il guadagno realizzato, ossia l’effettiva rendita finanziaria, calcolata come differenza tra cessione e costo fiscale attribuito alla partecipazione ceduta.
Beneficiari e procedura
I beneficiari sono le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia in riferimento ai beni posseduti, al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, alla data del 1° gennaio 2023.
Per accedere all’agevolazione, entro il 30 giugno 2023, serve una perizia asseverata con la stima del terreno o della partecipazione, redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ecc.). Per le partecipazioni quotate, l’imposta va pagata sul valore determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
Entro la stessa scadenza bisogna versare l’imposta sostitutiva del 14% (anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo, maggiorando la seconda e terza di interessi al 3% annuo).
Affrancamento quote OICR e polizze vita
L’articolo 27 del ddl di bilancio prevede la stessa aliquota agevolata al 14% asu alcuni redditi legati a risparmi e patrimoni nei fondi, alcune polizze assicurative. In dettaglio, viene concesso l’affrancamento di quote detenute in fondi OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e polizze di assicurazione vita (escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024), pagando in anticipo l’imposta sostitutiva del 14% invece del 26%:
- per le quote dei fondi, sulla rendita al momento della sua realizzazione, calcolata sulla differenza tra valore al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione;
- per le polizze, sulla differenza tra valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati.
Opzione, pagamento e scadenze
L’opzione va comunicata entro il 30 giugno 2023 all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto o l’impresa di assicurazione, che a sua volta versare l’imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023.
NB: I contratti in relazione ai quali si opta per l’affrancamento, non saranno riscattabili prima del 1° gennaio 2025.