Le regole per la cessione dei crediti d’imposta energia imprese restano invariate anche in relazione alle spese per elettricità e gas sostenute in ottobre e novembre, in pratica cambiano solo le scadenze.
Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, che sostanzialmente riguarda la proroga dei tax credit contenuta del decreto Aiuti ter (DL 144/2022). Nel dettaglio, si tratta dell’agevolazione:
- al 40% per le imprese energivore su elettricità e gas previsti rispettivamente (commi 1 e 2 dell’articolo 1),
- al 30% per le imprese non energivore (comma 3),
- al 40% per le imprese non a forte consumo di gas naturale (comma 4),
- al 20% sulle spese sostenute per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 (articolo 2).
Resta ferma la possibilità di utilizzare i sopra citati crediti d’imposta in compensazione, utilizzando il modello F24, fino al prossimo 30 giugno 2023, oppure al 31 marzo per i crediti carburante agricoltura e pesca. In alternativa, il beneficio fiscale può essere ceduto.
Scadenze di comunicazione cessioni
In base alle nuove indicazioni, la comunicazione al Fisco della cessione dei crediti d’imposta sopra citati (riferiti ad ottobre e novembre 2022) va effettuata utilizzando apposito modello allegata al provvedimento, entro i seguenti termini:
- 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas naturale e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
- 22 marzo 2023, per il credito d’imposta relative ai titolari di imprese agricole e di pesca.
Questo, per consentire l’utilizzo in compensazione ai cessionari entro i termini sopra citati del 31 marzo e 30 giugno 2023. Istruzioni e codici tributo per l’utilizzo in compensazione verranno indicate dall’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento.
Regole di cessione bonus energia
I crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, quindi non in modalità frazionata. Sono possibile due ulteriori cessioni solo verso “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).
Per la cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.
Attenzione: come detto queste nuove istruzioni e i relativi modelli si applicano alle proroghe previste dal decreto Aiuti ter per ottobre e novembre, e per l’intero quarto trimestre limitatamente all’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Il decreto Aiuti quater ha successivamente disposto la proroga anche al mese di dicembre: gli aspetti applicativi su questa ulteriore proroga saranno oggetto di specifici provvedimenti di prassi. La Legge di Stabilità 2023 attualmente in discussione contiene l’ulteriore slittamento all’intero primo trimestre 2023 (successivamente regolato da nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate).