Nella Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio hanno trovato posto anche una serie di misure fiscali volte a tracciare una disciplina specifica che tocca il mondo delle criptovalute, in modo particolare quello delle cripto-attività.
La Manovra 2023 (comma 126) ha infatti previsto nuove regole per la tassazione delle operazioni connesse a queste forme di investimento, la rideterminazione del loro valore e la regolarizzazione di precedenti omissioni. Ai fini fiscali le cripto-valute rientrano adesso nell’ambito delle attività finanziarie vere e proprie e quindi sconteranno una tassazione del 26% ma solo dopo una certa soglia.
Vediamo in dettaglio cosa si prevede e cosa è cambiato.
Definizione e disciplina delle cripto-attività
In base a quanto previsto dalla Manovra 2023, per cripto-attività si intende:
una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Fino al 2022, invece, erano considerate alla stregua di un valuta estera mentre oggi si inquadrano come asset class al pari delle azioni. In termini fiscali, pertanto, la detenzione di cripto-attività comporta in tutti i casi l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi a prescindere dal loro valore e dai proventi.
No tax area per le criptovalute
Cambia radicalmente dal 2023 la disciplina per la no tax area, che fino al 2022 si basava sulla durata e sull’imposto della giacenza sul conto. Per quanto riguarda l’imponibilità, infatti, è previsto che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività (“realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”) siano tassabili con aliquota al 26% – al pari degli altri redditi da capitale e redditi diversi – ma solo se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente almeno 2mila euro.
I componenti positivi e negativi alla chiusura del periodo d’imposta non concorrono comunque alla formazione del reddito d’impresa, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
Prevista anche una nuova imposta di bollo pari allo 0,2% sul valore delle cripto-attività in portafoglio.
Come mettersi in regola
Per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 è possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto, calcolando sul valore a quella data un’imposta sostitutiva del 14%, da versare entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o tre rate annuali di pari importo (in questo caso, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi del 3% annuo.
Si può regolarizzare l’omessa indicazione in dichiarazione delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 e gli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando specifico modello all’Agenzia delle Entrate e versando:
- nel primo caso (cripto-attività detenute) una sanzione dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate;
- nel secondo caso (redditi realizzati) un’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più un altro 0,5% per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.
Per tutti i residenti in Italia (non solo i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio), sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica un’imposta di bollo pari allo 0,2% annuo del loro valore, anche se non viene inviata comunicazione al cliente. Per le attività detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, si applica invece un’imposta sul valore nella stessa misura, da versare secondo modalità e termini consueti per le imposte sui redditi.