Sono quattro i decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca contenenti novità relative alle modalità di abilitazione professionale di altrettante categorie del settore Sanità, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022.
I decreti riguardano psicologi, veterinari, farmacisti e medici odontoiatri, per i quali sono previste nuove semplificazioni su Esami di Stato e tirocini.
Psicologi
Per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, chi ha conseguito la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisisce l’abilitazione all’esercizio della professione previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa, che verte sull’attività svolta durante il tirocini e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Medici odontoiatri
Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica – classe 52/S – Odontoiatria e protesi dentaria in base all’ordinamento previgente o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico – classe LM-46 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, si abilitano all’esercizio della professione di odontoiatra a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate (unica prova orale volta ad accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste, basata sulla discussione di due casi clinici multidisciplinari e del relativo piano di trattamento).
Veterinari
Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica – classe 47/S – Medicina veterinaria in base all’ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria – classe LM-42, si abilitano all’esercizio della professione di medico veterinario mediante lo svolgimento di un esame di Stato da svolgersi con le modalità semplificate (unica prova orale che verte sulle materie previste dalle specifiche normative di riferimento).
Farmacisti
Chi ha conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica – classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all’ordinamento previgente, o che consegue il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, si abilita all’esercizio della professione di farmacista superando un esame di Stato basato su un’unica prova orale.