L’esonero contributivo del 50% previsto nel 2022 per le neo-madri si applica dal giorno del rientro nel posto di lavoro, anche se ricade a distanza dal termine della maternità, per esempio dopo un periodo di ferie o congedo parentale “attaccato” all’astensione obbligatoria, purché ci sia per l’appunto la continuità fra i due periodi.
Se rientra in ufficio e dopo qualche giorno torna a casa, cambia la decorrenza del beneficio: lo precisa l’INPS con Messaggio n. 4042/2022.
Riduzione INPS dal rientro al lavoro delle madri
L’agevolazione è quella prevista dal comma 137 della legge 234/2022, ossia la Manovra economica dell’anno scorso, che in via sperimentale ha introdotto questo beneficio per le madri dipendenti del settore privato. La riduzione sulla trattenuta INPS in busta paga decorre dal giorno del rientro al lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi.
La Circolare attuativa n. 102/2022 ha previsto l’interpretazione estensiva della norma di cui sopra: l’esonero spetta anche nel caso in cui il rientro effettivo sul posto di lavoro avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa, successivo al periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità.
Per chiarire questo aspetto l’INPS ha ora pubblicato il nuovo messaggio, fornendo ulteriori casistiche ed esempi pratici che riguardano il ricorso a ferie o altri strumenti di astensione dal lavoro.
Come si determina la decorrenza della riduzione INPS
Il vincolo per l’accesso al beneficio è che il rientro sul lavoro avvenga nel corso del 2022 (perché la norma si applica solo per quest’anno), anche successivo a peridi di ferie, malattia o permessi retribuiti (a titolo esemplificativo), purché collocati senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinando lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero.
Se invece la lavoratrice è rientrata dopo la maternità, le successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.
Quindi, specifica l’INPS, nel momento in cui una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo:
avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
In poche parole: chi rientra subito a lavoro ha diritto da quel giorno allo sgravio INPS, anche se a distanza di qualche tempo prende poi dei periodi di congedi o ferie; chi invece attacca i congedi o le ferie alla maternità per ritardare il rientro al lavoro, allora vedrà slittare anche la decorrenza del beneficio.
Esempi di calcolo della decorrenza
Esempio 1: astensioni contigue
- Termine del congedo obbligatorio di maternità: 18 luglio 2022.
- Fruizione del congedo parentale: dal 19 luglio al 7 settembre 2022.
- Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022.
In questo esempio tutti queste periodi di astensione dal lavoro sono consecutivi, nel senso che la lavoratrice non è mai rientrata al lavoro dopo la fine della maternità. Il rientro effettivo nel posto di lavoro è avvenuto il 15 settembre 2022. Ed è questa la data dalla quale si applica l’esonero contributivo, che può durare un anno, quindi fino al 14 settembre 2023.
Esempio 2: astensioni non contigue
- Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022.
- Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022.
- Fruizione del congedo parentale: dall’8 agosto al 7 settembre 2022.
- Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022.
In questo caso la lavoratrice è rientrata al lavoro il 19 luglio, ha lavorato fino all’8 agosto, e successivamente ha preso un periodo di congedo al quale ha attaccato delle ferie. Il diritto all’esonero decorre dal 19 luglio 2022, per un anno, quindi fino al 18 luglio 2023.
Esempio 3: astensioni miste
- Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022.
- Fruizione congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio al 14 settembre 2022.
- Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022.
- Fruizione ferie: dall’19 al 23 settembre 2022.
- Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022.
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023. In questo caso le ferie non rilevano perché la lavoratrice le ha prese dopo essere tornata al lavoro.
Come si calcola l’imponibile per lo sgravio
L’esonero decorre dal giorno di rientro sul posto di lavoro, quindi, si applica all’imponibile alla data del rientro diviso per i giorni lavorativi del mese e moltiplicato per quelli effettivamente lavorati.
Prendendo il primo esempio di cui sopra, si parte dall’imponibile complessivo nel mese di settembre 2022 pari a 2mila 200 euro, di cui 200 euro di integrazione da parte del datore di lavoro. Si depura l’imponibile dalla parte relativa all’integrazione del datore di lavoro, si divide per le giornate lavorative contribuite, sempre escludendo l’integrazione del datore di lavoro, e si moltiplica per i giorni lavorati. Quindi il calcolo è: 2.000/20 giorni contribuiti (escludendo le giornate contribuite e il relativo imponibile integrato dal datore di lavoro): il risultato è 100, ossia l’importo giornaliero del tetto. Si moltiplica per i giorni contribuiti del mese di settembre, successivi al rientro (14 giorni contribuiti), che, nell’esempio in commento decorrono dal 15 settembre, giorno di effettivo rientro nel posto di lavoro: l’imponibile oggetto di sgravio è quindi pari a 1400 euro.
Tutti gli esempi ed i relativi calcoli nel Messaggio INPS del 9 novembre 2022.