L’obbligo di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro è previsto dal Testo Unico (dlgs 81/2008), sia per quanto riguarda le prescrizioni segnalate sia in caso di richieste da parte dei dipendenti. Anche il relazione al rischio Covid per lavoratori fragili.
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 2/2023, risponde a un quesito posto dalla Regione Lazio in merito alle previsioni degli articoli 18 e 41 del TU Sicurezza Lavoro, per capire se entrambi vanno considerati e se c’è prevalenza di uno rispetto all’altro.
In particolare, viene chiarito se l’obbligo è connesso esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità del medico competente e delle eventuali prescrizioni o limitazioni in essi contenuti oppure se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni dei lavoratori e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente, in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica (e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41).
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Il Ministero ha chiarito che la sorveglianza sanitaria è l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, nonché alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto deve essere effettuata dal medico competente non solo nei casi previsti dalla normativa e sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva sulla sicurezza lavoro, ma anche qualora il lavoratore ne faccia richiesta.