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Anticipo TFS/TFR: attivo il Fondo di garanzia INPS

di Alessandra Gualtieri

26 Ottobre 2022 14:00

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Istruzioni per la richiesta e attivazione della Garanzia concessa dall'apposito Fondo gestito per le banche che anticipano il TFR/TFS ai dipendenti PA.

L’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per l’accesso ai Fondo di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche in relazione al cosiddetto anticipo del TFR/TFS ai dipendenti pubblici che vanno in pensione. In pratica, il mancato rimborso dell’anticipazione agli istituti di credito sarà coperto dall’INPS, che provvederà al pagamento dell’80% delle somme grazie all’intervento dell’apposito Fondo di garanzia.

Dopo averne ripercorso il quadro normativo, l’Istituto di Previdenza illustra il funzionamento e ne spiega la procedura di accesso per banche e finanziarie.

Garanzia sull’anticipo TFR/TFR

L’anticipo di una parte della liquidazione ai dipendenti pubblici è un prestito finanziario garantito dalle indennità di fine servizio maturate. E’ erogato nel limite massimo di 45mila euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori.

Nei confronti di questi enti erogatori (le banche convenzionate) è disponibile anche una garanzia pubblica, gestita sempre dall’INPS, che offre una copertura fino all’80% del credito erogato, finanziata da apposito Fondo. Tale garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Concessione della garanzia

Il perfezionamento della garanzia pubblica è subordinata all’accertamento dei seguenti adempimenti, in capo alla banca:

  • versamento della commissione (0,01% dell’importo dell’anticipo) entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno;
  • comunicazione (entro i medesimi) termini all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, delle informazioni sul versamento delle commissioni.

Il versamento si effettua sul conto di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia.

Attivazione della garanzia

La garanzia, una volta concessa, potrà essere attivata dalla banca in caso di impossibilità di rimborsare l’importo dell’anticipo TFS/TFR. Significa che, se l’ente pubblico datore di lavoro per qualche motivo non rimborsa alla banca l’anticipazione sulla liquidazione, la banca potrà farsi rimborsare direttamente dall’INPS.

L’istanza di intervento del Fondo si compilata tramite modello MV77 (“Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFR”)  accessibile sul sito INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”. Il modello deve essere firmato dal legale rappresentante della banca (o soggetto munito di appositi poteri)  e trasmesso al seguente indirizzo PEC: anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando copia del contratto completo della certificazione e  presa d’atto dell’Ente erogatore.

Per tutti i dettagli e le istruzioni, si rimanda alla Circolare 13974 del 25 ottobre 2022.