I rivenditori di generi di monopolio (i tabaccai) non hanno l’obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite POS per quanto concerne la merce venduta già soggetta a forme di tracciabilità.
A fugare ogni dubbio è adesso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con specifico provvedimento del 24 ottobre, in base al quale sono esenti dell’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici ex art. 15, commi 4 e 4-bis, del DL 179/2012, di cui al recente art. 18, comma 01 e comma 1, del DL 36/2022, convertito dalla Legge 79/2022.
L’esclusione dall’obbligo di POS (o meglio, di accettare forme di pagamento elettronico) si applica solo in relazione all’attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati.
In pratica, i consumatori dovranno eventualmente pagare in contanti (se il tabaccaio rifiuta il pagamento elettronico) per sigarette e marche da bollo o altri prodotti per i quali i tabaccai operano come rivenditori concessionari dello Stato, dunque fiscalmente già sotto monitoraggio e tracciabilità.
Discorso diverso per gli altri prodotti venduti in negozio, che non rientrando nel novero dei “generi di monopolio, valori postali e bollati” devono poter essere pagati con POS.