Il Bonus affitto del Comune non è cumulabili con la quota del Reddito di Cittadinanza destinata al canone di locazione: lo sottolinea l’INPS con il messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022, ribadendo i limiti delle rispettive agevolazioni e fornendo istruzioni precise per la trasmissione dei dati.
I Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi affitto erogati, sono tenuti a comunicare la lista dei beneficiari all’INPS, ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza per quanto riguarda la quota destinata all’affitto. Questo, deve avvenire esclusivamente attraverso il sistema SIUSS, il Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali.
Per la comunicazione dei dati sui contributi e sui beneficiari deve adottare specifiche modalità:
- nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022, mentre per le annualità precedenti e con risorse diverse, cumulabili o non cumulabili con il RdC, i dati devono essere trasmessi nella categoria A1.05;
- i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01 devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “periodica” e non occasionale.
L’INPS, infine, ribadisce che i Comuni che hanno trasmesso i dati dei contributi affitto in modalità differenti a quella prevista, sono tenuti ad annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato previsto.