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Spettacolo: aumento indennità INPS per maternità e malattia

di Teresa Barone

20 Ottobre 2022 11:00

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Nuovi importi INPS per il calcolo di contributi e indennità di malattia e maternità ai lavoratori dello spettacolo: data spartiacque, 1° luglio 2022.

L’INPS ha diffuso nuove istruzioni relative alla prestazione economica di malattia e maternità per i lavoratori dello spettacolo, fornendo ai datori di lavoro indicazioni valide per l’applicabilità dei massimali e la compilazione Uniemens.

Con il messaggio numero 3767 del 17 ottobre 2022, si precisa che per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) l’importo massimo della retribuzione giornaliera per il calcolo di contributi e indennità economiche di malattia e maternità è stato portato a 120 euro a decorrere dallo scorso 1° luglio.

Non ha subito modifiche, invece, il requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia, pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il FPLS dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia fino all’ inizio dell’evento.

Per quanto riguarda il calcolo dei periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione, invece, l’INPS precisa quanto segue:

  • le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità completamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
  • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato che ricadono interamente prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro, mentre le domande relative ai periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale che ricadono in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo questa data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.