Nulla la notifica telematica della cartella di pagamento inviata dall’AdER (Agenzia delle Entrate – Riscossione) tramite un indirizzo di posta elettronica (anche PEC) diverso da quelli risultanti da pubblico elenco come INIPEC, IndicePA o ReGIndE: il contribuente che presenta ricorso su queste basi, ha ottime chance di vincere.
Cartella da una PEC sconosciuta
Il riferimento normativo è l’articolo 3 bis della Legge 53/1994: gli atti esattivi notificati per posta elettronica certificata devono essere trasmessi unicamente per mezzo di PEC presenti nei pubblici registri.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso pubblica soltanto la casella protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, ma poi ha cominciato a inviare le notifiche utilizzando anche altre PEC, diverse da quella ufficiale, presente nel pubblico registro. La verifica si può fare in tempo reale, consultando la scheda presente sul Portale IPA a questo link.
Utilizzando questo portale, si possono controllare tutte le PEC ricevute da enti pubblici. Se non è presente, il contribuente può fare ricorso per nullità dell’atto impositivo causato da vizi nella sua notifica.
Gli indirizzi utilizzati a livello locale per notificare le cartelle, sono in realtà pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui per l’elenco completo), che tuttavia non è un pubblico registro.
Ricorso per nullità della notifica
Da qui la pioggia di ricorsi, finora tutti vinti dai contribuenti. Le commissioni tributarie hanno finora sempre dichiarato giuridicamente inesistenti le notifiche non conformi alla Legge 53/1994 (art. 3-bis, comma 1), in base alla quale la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Secondo ItaliaOggi, una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 29458 del 10 ottobre 2022), pur in via indiretta, ha confermato questo orientamento, ribadendo la nullità della notifica telematica effettuata in difformità con le disposizioni di cui sopra, richiamando analoghe sentenze (nn. 5652/2019 e 13224/2018).
Anche con l’aggiornamento delle caselle PEC dell’AdER negli elenchi pubblici, dunque, resta plausibile il ricorso per le vecchie cartelle notificate da indirizzi sconosciuti, di cui non era possibile verificare l’attendibilità.