Pubblicati sul sito INPS gli esiti delle domande di accesso al Bonus part time da 550 euro da parte dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
Per chi ha ricevuto un rigetto, ci sono 120 giorni per proporre istanza di riesame.
Esiti domande indennità 550 euro
Gli esiti sono consultabili autenticandosi da questo link (Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, raggiungibile seguendo il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Strumenti > Vedi tutti > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche).
Le eventuali motivazioni di rigetto sono disponibili nella sezione Le mie richieste (dentro a “Dati della domanda”) ed anche nel provvedimento disponibile nella sezione Ricevute e provvedimenti.
Come richiedere il riesame
Con il Messaggio 1379 del 13 aprile, si forniscono anche le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame entro 120 giorni. La richiesta deve prevedere una motivazione e l’allegazione di documenti a supporto, attraverso il link “Allega documentazione”.
I requisiti del Bonus part-time
L’indennità una tantum è regolamentata dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) e prevede il diritto ad una indennità una tantum di 550 euro a favore dei dipendenti privati con contratto a tempo parziale ciclico verticale che nel 2021 hanno registrato periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente tra 7 e 20 settimane (inteso come un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e, nel complesso, un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane).
Il “periodo continuativo di un mese” si intende come arco temporale di quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Spettacolo, per i quali l’accredito è in giornate).
Nel periodo interessato, non bisogna risultare titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, di pensione (ma è ammesso l’assegno ordinario di invalidità) o di NASpI (neppure se sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi).