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Incremento pensioni e tredicesima 2022: online tutti gli importi

di Alessandra Gualtieri

28 Novembre 2022 09:51

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Incremento pensione e tredicesima 2022 nel cedolino di dicembre per anticipo DL Aiuti bis: regole INPS per il calcolo, date di pagamento, novità 2023.

L’aumento pensioni di dicembre 2022, esteso anche alla tredicesima mensilità, si applica nella misura del 2%, come stabilito dal DL Aiuti bis. L’importo è indicato nel cedolino pensione come “Incremento D.L. Aiuti bis”.

Da gennaio 2023, invece, scattano nel nuove regole stabilite per la perequazione automatica dalla Legge di Bilancio, che ha modificato fasce e percentuali di rivalutazione.

Calcolo incremento pensioni dicembre 2022

L’incremento è calcolato sull’importo cumulato delle pensioni di ogni soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022.

Incremento Incremento massimo
1° fascia – 2%
(da 0 a 2.097,40 €)
€ 41,95
2° fascia – 1,80%
(da a 2.097,41 a 2.621,75 €)
€ 9,44
3° fascia – 1,50%
(da 2.621,76 a 2.692,00 €)
€ 1,05
4° fascia
(da 2.692,01 a 2744,44 €)
€ 52,44 (salvaguardia)
€ 2.744,44 (limite)*

*Il limite di salvaguardia (€ 2.744,44) è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44

Aumento pensioni: casi particolari

L’incremento opera con regole a parte per alcune tipologie di pensione e trattamenti. Le prestazioni seguenti, ad esempio, sono soggette alla perequazione ordinaria ma sono escluse dal cumulo perequativo:

  1. assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo cessazione attività commerciale (INDCOM) – perequate singolarmente;
  2. prestazioni assistenziali (AS, PS, INVCIV) e pensioni con benefici per vittime di atti di terrorismo  – rivalutate singolarmente.

Aumento per le prestazioni assistenziali

  • Trova applicazione: sulle pensioni di inabilità, sull’assegno mensile di assistenza (articoli 12 e 13 della legge 118/1971), sulla pensione per sordi (Legge 381/1970) e per ciechi (Legge 382/1970).
  • Non trova applicazione: sulle indennità di accompagnamento, per ciechi parziali, per ciechi assoluti, di comunicazione, di frequenza e di talassemia.

Trattamenti senza rivalutazione a dicembre

Nella circolare INPS 114/2022 sono indicati i trattamenti che restano esclusi e la rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito (l’incremento non rileva né fini del superamento dei tetti per il riconoscimento di prestazioni collegate al reddito, né per la corresponsione delle integrazioni di trattamento minimo o maggiorazioni sociali).

  1. accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA) – non vengono rivalutate;
  2. pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Pagamento aumento pensioni di dicembre 2022

Le modalità di pagamento per i diversi trattamenti pensionistici interessati prevedono che l’incremento sia corrisposto d’ufficio sulla mensilità di dicembre 2022 ed anche sulla tredicesima pensione. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento, invece sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.

Aumento pensioni di gennaio 2023

La Manovra economica del Governo Meloni ha riscritto le regole per la rivalutazione degli assegni pensionistici del 2023 e del 2024. Il testo del disegno di legge di Bilancio prevede una perequazione pensioni che redistribuisce secondo un diverso criterio l’indice definitivo del 7,3% percento per i trattamenti a partire dal prossimo gennaio.

Tale percentuale di rivalutazione, in pratica, si applicherà in misura piena o parziale a seconda della fascia di importo lordo in cui rientra la propria pensione. In base alle anticipazioni, la rimodulazione sarebbe la seguente:

  • Rivalutazione pensione minima: 120%.
  • Fino a 4 volte il minimo: 100%.
  • Fino a 5 volte il minimo: 80%.
  • Tra 5 e 6 volte il minimo: 55%.
  • Tra 6 e 8 volte il minimo: 50%.
  • Tra 8 e10 volte il minimo: 40%.
  • Oltre 10 volte il minimo: 35%.

NB: Si tratta di fasce e aliquote che devono essere confermate. Il testo del ddl di Bilancio è atteso oggi in Parlamento.