Se la cessione dei bonus edilizi avviene nel rispetto di asseverazioni e visti di conformità, la responsabilità fiscale sui crediti scatta solo per dolo o colpa grave, ma se c’è un vizio a monte (se manca la documentazione o se non sono stati fatti i dovuti controlli), allora si può applicare comunque.
Il riferimento è la legge di conversione del Decreto Aiuti bis, in base al quale il recupero degli importi corrispondenti alla detrazione eventualmente non spettante (per frodi o semplice irregolarità) viene effettuato nei confronti del soggetto beneficiario della detrazione, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore o cessionario de bonus.
In parole semplici, chi acquista il credito rischia problemi con il Fisco se ha una effettiva responsabilità nell’irregolarità ma anche in assenza di requisiti fondamentali (asseverazioni e visti di conformità), debitamente controllati prima dell’accettazione del credito.
Per quanto riguarda i crediti ceduti prima che fossero previsti gli obblighi di certificazione e asseverazione, la limitazione della responsabilità in solido scatta solo se sono stati successivamente prodotti i documenti necessari, “ora per allora“. Se la documentazione, anche con la formula appena citata, è stata acquisita e non sono stati omesse le normali prassi di diligenza, allora chi ha acquistato il credito è responsabile in solido solo per dolo o colpa grave.
La conferma sarebbe contenuta anche in una recente circolare operativa della Guardia di Finanza (0274544/2022), di cui riferisce ItaliaOggi.
Tutte queste regole non si applicano ai lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10mila euro, per i quali non sono necessarie asseverazioni: in questi casi la responsabilità in solido non è mai prevista, a meno che non ci siano casi di dolo o colpa grave.