L’INPS illustra le modalità operative per la fruizione del Bonus concesso ai datori di lavoro che operano nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, decontribuzione prevista dal Decreto sostegni ter.
Con il messaggio n. 3549/2022, infatti, l’INPS fornisce istruzioni in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022. Lo sgravio è fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’Istituto di previdenza comunica che le istanze telematiche pervenute sono state elaborate che l’esito e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.
Le istruzioni dell’INPS prevedono diverse modalità operative a seconda dell’accoglimento dell’istanza:
- istanza accolta provvisoria: l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero è risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, quindi è stata autorizzata la fruizione dell’esonero che è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022;
- istanza accolta parziale provvisoria: l’importo richiesto è risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, pertanto è stato autorizzato l’importo calcolato dall’Istituto. Vale anche per le istanze per le quali non è stato possibile procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
I datori di lavoro che hanno ricevuto l’esito di “istanza accolta parziale provvisoria”, inoltre, possono produrre una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, entro il 13 ottobre 2022 (accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER”).