Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, è entrato in vigore il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del lavoro, contenente le modalità di attuazione delle iniziative formative destinate ai beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Si tratta dei lavoratori che fruiscono delle tutele in costanza di rapporto di lavoro previste dal titolo I, capo III, e dal titolo II del dlgs 148/2015, i quali potranno partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante Fondi paritetici interprofessionali ed anche con il cofinanziamento delle Regioni.
I percorsi dovranno essere avviati:
- laddove previsto dalla legge,
- se pattuito nel verbale di accordo sindacale,
- nell’ambito delle procedure sindacali per l’accesso all’assegno di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.
I progetti devono individuare i fabbisogni formativi dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Per nuove o maggiori competenze, possono essere anche finalizzati al conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
Lo scopo della formazione è proprio quello di evitare l’esubero e favorire il riassorbimento in azienda oppure incrementare l’occupabilità del lavoratore in funzione di processi di mobilità o ricollocazione.
I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere il rilascio di un’attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.