Autonomi e professionisti iscritti sia ad una cassa di categoria sia all’INPS, devono fare domanda di bonus di 200 euro a quest’ultimo ente, auto-dichiarando di non aver chiesto la somma una tantum anche a un altro istituto di previdenza: il chiarimento è contenuto nella Circolare INPS 103/2022, che riporta le istruzioni per inoltrare la richiesta di bonus entro e non oltre il 30 novembre.
Bonus fino a 350 euro per autonomi e professionisti
Il bonus da 200 euro è quello previsto dal primo decreto Aiuti (DL 50/2022) in favore di professionisti e autonomi con reddito 2021 fino a un massimo di 35mila euro, ma le stesse regole di domanda si applicano anche al bonus da 150 euro, previsto dal decreto Aiuti ter (DL 144/2022) per una platea meno ampia: fino a 20mila euro di reddito 2021.
Chi vanta entrambi i requisiti presenterà domanda unica all’INPS, specificando il tetto di reddito 2021 e ricevendo una somma una tantum pari a 350 euro.
=> Bonus 200 euro Partite IVA integrato al bonus 150 euro
Domanda all’INPS con doppio ente previdenziale
Per i professionisti iscritti sia all’INPS sia a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di categoria, dunque, come specifica la circolare INPS:
la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
In sede di compilazione della domanda, il lavoratore dovrà auto-dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere già iscritto all’INPS alla data del 18 maggio 2022, e di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Domanda alla cassa per iscritti in via esclusiva
Il professionista non iscritto all’INPS ma solo a una sola cassa privata, dovrà presentare domanda di bonus 200 euro all’ente di previdenza a cui versa i contributi (un medico all’Enpam, un ingegnere o architetto all’Inarcassa, e così via).
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti privati di categoria «ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti».
Sottolineiamo che tutti gli enti previdenziali di categoria hanno aperto le procedure di presentazione delle domande il 26 settembre e le concluderanno il 30 novembre.
Bonus coadiuvanti e soci di studi
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA al 18 maggio 2022 deve essere soddisfatto dalla società o dallo studio associato e non anche dall’associato o componente. Quindi sono esclusi gli autonomi INPS in qualità di titolari e relativi coadiuvanti e coadiutori, se lo svolgimento dell’attività non prevede apertura di partita IVA.
Gli iscritti alla Gestione Separata INPS in qualità di liberi professionisti che esercitano per professione abituale (non esclusiva) l’attività di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti di reddito, sono quindi ricompresi fra i beneficiari del Bonus, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, pur nei limiti sopra indicati.
Il requisito della titolarità della partita IVA non è richiesto agli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori nell’ambito delle attività di artigiani, commercianti e agricoli se il titolare vanta partita IVA attiva e attività già avviata al 18 maggio 2022.
Di contro, sono esclusi dal bonus i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non è prevista apertura di partita IVA.