Chi ha stipulato un mutuo casa sa che possono sorgere difficoltà finanziarie che rendono difficile il pagamento delle rate. In queste situazioni, il Fondo di solidarietà per i mutui di acquisto prima casa, noto anche come Fondo Gasparrini, offre un valido sostegno. Questo fondo è stato potenziato durante la crisi Covid e l’attuale crisi dei prezzi immobiliari.
Il Fondo Gasparrini consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo in determinate circostanze. Scopriamo quali sono e per chi sono disponibili queste agevolazioni.
Fondo di solidarietà mutui prima casa: cos’è
Il Fondo Gasparrini permette la sospensione delle rate di restituzioni di un mutuo prima casa in caso di temporanee difficoltà finanziarie. Possibilità che si va ad aggiungere alle tutele e alle condizioni agevolate previste dal Fondo Garanzia Mutui Prima Casa per l’acquisto dell’abitazione principale (garanzia dal 50% all’80%).
Il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere la garanzia all’80% per coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale previsione è stata prorogata fino al 30 settembre 2023 dalla legge 3 luglio 2023, n.87.
La garanzia all’80% può essere riconosciuta anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni nel mese precedente e la media del tasso IRS a 10 anni nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
Nel caso in cui il differenziale sia negativo, si applicano le condizioni di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
=> Come calcolare la rata del mutuo prima di richiederlo
Sospensione rate mutuo casa: chi può accedere
Si può accedere al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate del mutuo prima casa in caso di situazioni di difficoltà economica come:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
- cessazione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato;
- cessazione rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte, riconoscimento di grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%;
- calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Possono fare richiesta di accesso al Fondo anche coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo in occasione di difficoltà economiche precedenti. Non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Per l’accesso al Fondo non è richiesto l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
=> Mutui prima casa giovani under 36: novità per le agevolazioni 2023
Come funziona la sospensione del mutuo per difficoltà economiche
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per un periodo massimo totale che dipende dalla durata delle difficoltà finanziarie:
- 6 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni.
- 12 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni.
- 18 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 22 dicembre 2022 la validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa fino a tale data.
Come fare domanda di sospensione del mutuo per difficoltà economiche
Per ottenere la sospensione del mutuo per le difficoltà economiche subentrate nel corso del finanziamento, basta presentare domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo. Va dunque compilato e consegnato alla propria banca il modulo di richiesta sospensione, usando il modello reso disponibile da Consap, allegando carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione Europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
La documentazione richiesta per sospendere il mutuo
Il richiedente la sospensione del mutuo per difficoltà economica dovrà presentare adeguata documentazione, in base alla specifica situazione in cui versa:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione: in caso di contratto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa; i caso di contratto a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
- Cessazione del rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
- Dimissioni giusta causa: copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo: certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o invalido civile (da 80% a 100%).
- In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro): copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito; copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
- In caso di riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro): copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito; copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.