La Legge 142/2022 di conversione del DL Aiuti bis (DL 115/2022) ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili ma ha omesso di comprendere nelle tutele anche l’esonero dal periodo di comporto dei giorni di assenza di coloro i quali non possono svolgere l’attività in modalità agile.
Si tratta delle tutele di cui al comma 2, art. 26 del DL 18/2020 e successive proroghe, ormai scadute e non più prorogate, in base alle quali i periodi di assenza dal lavoro (sorveglianza precauzionale) dei fragili con patologie accertate venivano equiparati al ricovero ospedaliero e dunque considerati fuori dal periodo di comporto per malattia.
La proroga concessa dall’articolo 23-bis della Legge 142/2022 prevede in pratica uno stanziamento sufficiente a tutelare soltanto il personale autorizzato a lavorare in smart working sulla base delle condizioni di fragilità accertate dalla struttura pubblica competente.
I lavoratori che non possono lavorare da remoto e che temono il rientro in sede – a causa delle loro condizioni di salute, che li rendono particolarmente a rischio in caso di contagio Covid – possono soltanto consumare tutti i permessi e le ferie spettanti. Poi, al raggiungimento dei limiti di comporto, scatta il licenziamento.
L’alternativa è quella di richiedere all’ufficio del personale di essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento oppure allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
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Tra l’altro, non è neppure stato colmato il vuoto normativo che va dal 1° luglio al 21 settembre 2022, senza previsioni di retroattività.