Un titolare di pensione Quota 100 è stato invitato a collaborare con un’associazione sportiva dilettantistica, che stornerà rimborsi spese nel limite della non imponibilità fiscale. Tali somme, non essendo imponibili, sono compatibili con la Quota 100?
I rimborsi spese sono compatibili con la Quota 100. Quindi, dal punto di vista formale, nel caso da lei esposto non si rischia di perdere il diritto al trattamenti previdenziale incassando tali somme emesse dall’associazione sportiva con cui ha in corso una collaborazione.
Anche l’attività autonoma occasionale, del resto, nel limite di 5mila euro annui di entrate è compatibile con la Quota 100. Non è invece compatibile un’attività autonoma non occasionale. Nel caso esposto, la collaborazione non sembra prefigurarsi un compenso effettivo ma solo un rimborso spese, quindi compatibile.
Non avendo gli elementi sufficienti per farlo, non mi soffermo invece sulla regolarità del contratto in questione (che prevede un rimborso spese in luogo di un compenso).
=> Quota 100: quando scatta la sospensione e restituzione
Aggiungo un elemento: l’incompatibilità con altre attività di lavoro con compenso superiore a 5mila euro annui sussiste esclusivamente fino a quando il destinatario della Quota 100 non matura il requisito per la pensione di vecchiaia. Da quel momento, quindi a partire dal compimento dei 67 anni, decade il divieto di cumulo con redditi da lavoro.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz