Busta paga pesante dopo la maternità: esonero INPS al 50% per un anno

di Alessandra Gualtieri

20 Settembre 2022 11:38

Esonero contributivo INPS per un anno, concesso su richiesta, alle lavoratrici private al rientro al lavoro dopo il congedo di maternità: come si ottiene.

Operativo l’esonero INPS al 50% per un anno, previsto in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, co. 137 della legge n. 234/2021), sulla quota di contribuzione a carico della lavoratrice che rientra al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità, purché entro il prossimo 31 dicembre.

Il beneficio riguarda le madri del settore privato che tornano a lavorare dopo i mesi di maternità obbligatoria e prevede uno sconto in busta paga sulla trattenuta contributiva a loro carico (il 9,19% della retribuzione lorda, che pertanto si dimezza).

Vediamo come funziona.

Decontribuzione INPS per neo-madri

Lo sgravio INPS pari al 50% dei contributi dovuti dalla lavoratrice privata (restano escluse le dipendenti del settore pubblico) opera per un massimo di 12 mesi, con decorrenza dal rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità. Resta comunque invariata l’aliquota di computo ai fini pensionistici, pari al 33% dell’imponibile, che rimane a carico dello Stato per la quota esonerata.

Lavoratrici beneficiarie

L’esonero parziale INPS spetta alle dipendenti del settore privato (aziende, studi professionali, enti morali, associazioni, ecc.) e del settore agricolo titolari di rapporti di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, part-time o in apprendistato), compresi i contratti di lavoro domestico, intermittente o in somministrazione. Non è necessario che il contratto fosse già attivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della misura.

Durata e misura dello sconto in busta paga

Il beneficio spetta di norma a partire dal termine dei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro ma si applica anche se la lavoratrice sfrutta il congedo parentale facoltativo prima di rientrare al lavoro, purché rientri entro il 31 dicembre 2022.

Per un anno, quindi, in busta applica si applica un’’aliquota IVS ridotta dal 9,19% al 4,595%, compatibile con lo sgravio dello dello sgravio dello 0,8% (aumentato al 2% dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 dal DL Aiuti bis) per gli stipendi fino a  2.692e euro lordi al mese). Per i datori di lavoro invece non cambia nulla: per loro resta invariata l’aliquota contributiva del 23,81% resta invariata.

Come si richiede lo sgravio

Il datore di lavoro, su richiesta della lavoratrice, deve inoltrare apposita istanza telematica all’INPS, che provvederà ad effettuare le verifiche del caso e ad attribuire il codice di autorizzazione “OU” con validità dal mese di rientro della lavoratrice peri successi dodici, così da permettere al datore di lavoro di applicare lo sgravio in busta paga.

Le istruzioni sono contenute nella Circolare n. 102/2022 del 19 settembre.