Nel 2019 ho acquistato l’appartamento al piano superiore rispetto al mio (già prima casa) – con accesso da scala esterna, in un’unità immobiliare singola su due livelli – sempre con il beneficio prima casa e l’impegno di accorpare le due unità.
Il Comune ritiene legittimo l’accorpamento solo in caso di apertura di scala interna ma la modifica non è perseguibile a per la diversa struttura del solaio: come dimostrare all’Agenzia delle Entrate l’impedimento? Quali sono i termini per ultimare la fase di accorpamento a seguito dello stato di emergenza?
Temo sia necessario che il Comune approvi l’accorpamento. I benefici prima casa sull’acquisto di un immobile adiacente spetta in base ad una serie di condizioni, fra le quali c’è anche la necessità di operare l’accorpamento degli immobili.
Fra l’altro, le ricordo che sono escluse dall’agevolazione le abitazioni di lusso (categorie A1, A8 e A9) e che questa classificazione non deve sussistere neppure dopo che è stato effettuato l’accorpamento.
In ogni caso, se (come nel vostro caso, mi par di capire) il regolamento comunale impedisce di effettuare l’accorpamento, non credo che ci sia il diritto all’agevolazione. Lo specifica, fra le altre cose, la circolare delle Entrate 31/2010, proprio in relazione al caso di utilizzo dell’agevolazione per un immobile da accorpare:
Compete all’Ufficio locale la verifica, anche sulla base delle risultanze catastali, dell’intervenuto accorpamento degli immobili e della loro consistenza, complessivamente considerata.
Si rivolga comunque ad un esperto del settore con tutti i dati specifici del suo caso, dal momento che si tratta di una questione complessa che contempla sia variabili tecniche che regolamentari.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz