Per le imprese che hanno crediti edilizi incagliati la situazione si sblocca solo in teoria ma in molti casi invece si complica: il decreto Aiuti bis, infatti, ha chiarito l’ambito applicativo delle sanzioni in chiave anti frode, in relazione ai rischi di responsabilità solidale, che scattano nel momento in cui vengono rilevate irregolarità nella cessione dei crediti da ristrutturazioni e Superbonus.
Le ditte di costruzioni che hanno legittimamente acquistato i crediti possono rivenderli, acquisendo ora per allora la necessaria documentazione (asseverazione) per le operazioni precedenti alle norme anti-frode, ma i visti di conformità e le asseverazioni devono uniformarsi a questa regola per tutti i casi successivi.
E come se non bastasse, resta irrisolto quello che è sempre stato il problema principale dei rallentamenti: la capienza fiscale ormai raggiunta dalle banche.
Nuove regole sulle responsabilità
L’art. 33-bis del Decreto Aiuti bis (DL 115/2022) ha modificato l’art. 121 del DL 34/2020, limitando le responsabilità per i crediti accompagnati da visti di conformità, asseverazioni e attestazioni richieste dall’art. 121 comma 1-ter.
La violazione delle regole in ambito Superbonus e crediti edilizi, tale che determini la cessazione del diritto al credito, deve avvenire consapevolmente. Le imprese sono dunque sanzionabili solo se hanno partecipato a eventuali condotte fraudolente con dolo o colpa grave. In altri termini, non sono responsabili in solido nel momento in cui non prendono parte, per lo meno non consapevolmente, a illeciti e irregolarità.
In realtà non è cambiato molto rispetto alla precedente formulazione, che già prevedeva la responsabilità in solido solo in presenza di concorso nella violazione. Ora viene però rafforzato il concetto, inserendo le fattispecie di dolo e colpa grave.
Adempimenti e adeguamenti documentali
Il problema è che i visti di conformità e le asseverazioni devono uniformarsi a questa regola.
Per i crediti maturati prima del 12 novembre 2021 – ossia prima che la normativa introducesse l’obbligo di visti, asseverazioni e attestazioni (introdotti con il DL 157/2021) – e rimasti non ceduti, i cedenti fornitori devono acquisire “ora per allora” i visti e le asseverazioni di cui all’art. 121 comma 1-ter.
Operazioni ante DL 157/2021
Nel caso delle operazioni pregresse, concluse prima dell’introduzione dei nuovi obblighi relativi a visti di conformità e asseverazioni, il cedente può acquisire il documento necessario “ora per allora”, inserendo con effetto retroattivo la limitazione della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave. I fornitori dovranno quindi rivolgersi ai cedenti (beneficiari originari della detrazione) per acquisire i documenti necessari a ottenere l’apposizione del visto).
Si tratta in questo caso del cosiddetto “visto leggero”, ossia quello ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che potrà essere apposto dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento DPR 322/1998.
Nei casi di operazioni già comunicate, il visto di conformità si concretizza in una attestazione del professionista a garanzia dei controlli richiesti dall’art. 2 – D.M. n. 164/1999.
Operazioni successive al DL 157/2021
Per le operazioni successive l’introduzione di questa norma comporta un nuovo adempimento per tutti coloro che hanno applicato lo sconto in fattura o hanno successivamente acquistato un credito e non sono riusciti a cedere le somme: per effettuare la cessione del credito Superbonus, devono acquisire, ora per allora, il visto di conformità sulla sussistenza dei presupposti per godere delle agevolazioni.