La scadenza per le domande di cessazione dal servizio per andare in pensione il 1° settembre 2024 è fissata al 23 ottobre 2023 per il personale dipendente (docente, educativo e A.T.A) del comparto scuola e al 28 febbraio 2024 per il personale dirigente. Le funzioni Cessazioni 2024 in Istanze On Line sono attive dal 19 settembre.
Tutte le indicazioni sono fornite con il DM 185/2023 e la Nota 54257 del MUR, contenente le istruzioni operative per il personale scolastico che deve fare domanda di cessazione dal servizi. Pubblicata anche la tabella riepilogativa dei requisiti per il 2024.
Scuola: cessazione servizio per la pensione 2024
Si tratta delle domande di dimissioni volontarie finalizzate al pensionamento dal 1° settembre 2024. Ogni anno viene stabilita la scadenza per l’inoltro delle domande, con procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del MUR (per le Province di Trento, Bolzano e Aosta è consentita la presentazione delle domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità).
La procedura da seguire
- Per le domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024, la scadenza di invio è lunedì 23 ottobre.
- Entro 30 giorni dalla scadenza del termine, l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
- La domanda di pensione si dovrà poi presentare online all’INPS, con procedura telematica e autenticazione (SPID, CIE, CNS), Contact Center (chiamando il numero 803 164) o rivolgendosi per assistenza gratuita ai Patronati.
Come funzionano le istanze POLIS
La richiesta di cessazione dal servizio essere formulata avvalendosi di diverse istanze POLIS:
- la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- pensione anticipata;
- dimissioni volontarie senza diritto a pensione;
- pensione di vecchiaia per maturazione dei 67 anni dall’1.09.2024 al 31.12.2024;
- cessazione del personale trattenuto in servizio;
- trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione del trattamento pensionistico;
- pensione di vecchiaia per attività gravose.
- la seconda e la terza conterranno le istanze per la flessibilità in uscita:
- Quota 100, Quota 102 e Quota 103;
- Opzione Donna con i precedenti requisiti maturati al 31.12.2021;
- Opzione Donna con nuovi requisiti al 31.12.2022.
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione Quota 100-102-103, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima.
Domanda di trattenimento in servizio
Le domande di trattenimento in servizio devono essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, sempre entro il termine del 23 ottobre 2023.
Gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio o la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Domanda di cessazione 2023 per la pensione di vecchiaia 2024
Nel 2023 deve presentare domanda di cessazione dal servizio coloro i quali vogliono andare in pensione il 1° settembre 2024. L’adempimento riguarda chi compie 67 anni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre, che altrimenti sarebbero collocati a riposo d’ufficio soltanto dal 1° settembre 2025.
Senza prima dare le dimissioni nei termini indicati dal MUR, infatti, non è poi possibile presentare domanda di pensione all’INPS nei primi mesi del 2024.
Domanda di cessazione per la pensione anticipata
Chi va in pensione anticipata dal 1° settembre 2024 deve presentare domanda di cessazione dal servizio nel 2023, ad eccezione di coloro i quali al 31 agosto 2024 avranno maturato i contributi per la pensione anticipata ordinaria Fornero (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne) avendo già compiuto 65 anni (sono posti a riposo d’ufficio).
Chi invece sceglie la pensione 2023 con la Quota 100-102-103, la Quota 41, la pensione anticipata contributiva e a qualsiasi altra forma di pensione anticipata, deve presentare domanda di cessazione dal servizio.
Requisiti per la pensione Scuola 2024
Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011
- Requisiti anagrafici: d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023; a domanda 67 anni al 31 dicembre 2024;
- Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni.
Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
- Requisiti anagrafici: d’ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2024; a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024;
- Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024.
Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
- Requisiti donne entro il 31 dicembre 2024: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi;
- Requisiti uomini entro il 31 dicembre 2024: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi.
Pensione Opzione Donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
- Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 e 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni).
- Condizioni:
- a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
- Condizioni:
Pensione Quota 100-102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021: anzianità contributiva minima di 38 anni e 62 anni
- Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima di 38 anni e 64 anni
Pensione anticipata flessibile (Quota 103) – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
- Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: Anzianità contributiva minima di 41 anni e 62 anni.