Il 31 agosto termina l’agevolazione prevista dal primo decreto Ucraina-Energia (articolo 37-quater del DL 21/2022) sulle comunicazioni di irregolarità trasmesse ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° settembre, infatti, per gli avvisi bonari, si torna al termine ordinario di 30 giorni dalla ricezione dell’atto per effettuare il pagamento dovuto, senza più godere della dilazione fino a 60 giorni. Comunque invariato il termine di 30 giorni per il versamento della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale.
L’iscrizione a ruolo non viene eseguita solo se il contribuente paga quanto richiesto entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario. Superato questo termine, scatta la cartella esattoriale e si perde il diritto alla riduzione ad un terzo delle sanzioni.
C’è tuttavia da ricordare che sono sospesi fino al 4 settembre (pausa estiva) i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, nonché delle imposte sui redditi con tassazione separata.