Il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo in fattura fa parte del compenso e pertanto si computa per la determinazione del reddito su cui si applica la flat tax al 15% e rileva ai fini nei 65mila euro annui entro cui devono tenersi i contribuenti in regime forfettario.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, in relazione al bollo obbligatorio apposto sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro e non soggette a IVA.
Il contrassegno è a carico del prestatore d’opera, ma quest’ultimo può chiederne il rimborso al cliente: in questo caso, però, il controvalore è da considerarsi parte del compenso incassato, pertanto è assoggettato a tassazione, con imponibilità fiscale ai fini della determinazione del reddito nell’ambito del regime forfetario.
Il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, in pratica, essendo il professionista soggetto passivo, fa parte del compenso e risulta assimilato ai ricavi.
Il richiamo normativo per questa interpretazione è il paragrafo 3.3 della circolare n. 5/2021, che ha esteso ai forfettari alcuni principi applicati ai titolari di contributi a fondo perduto Covid.
In ultima analisi, l’importo del bollo addebitato in fattura assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva.