L’INPS ha fornito il quadro generale delle novità in materia di cassa integrazione in recepimento delle novità introdotte dal Decreto Ucraina bis (DL 21/2022) e dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-ter (Legge 25/2022), riepilogando le relative istruzioni operative.
Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022, infatti, le aziende possono ricorrere ad altre 26 settimane di CIGO ed altre 8 settimane di Assegno di integrazione salariale (FIS o altri fondi di solidarietà bilaterali), in deroga ai limiti generali. Riepilogando:
- 26 settimane di CIG fino al 31 dicembre per datori di lavoro che hanno esaurito i trattamenti ordinari di integrazione salariale ordinaria;
- 8 settimane di integrazione salariale fino al 31 dicembre per datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al Decreto e hanno esaurito l’assegno di integrazione salariale (articolo 11).
Nel primo caso la misura è generalizzata, mentre nel secondo è riservata ai datori di lavoro fino a 15 dipendenti che operano in settori particolari (alloggi; agenzie e tour operator; stabilimenti termali; ristorazione su treni e navi; sale giochi e biliardi; altre attività di intrattenimento e divertimento; musei; altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua; attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; attività di proiezione cinematografica; parchi divertimenti e parchi tematici.) e che hanno esaurito l’Assegno.
Per ogni tipologia di trattamento di integrazione salariale, l’INPS definisce beneficiari, requisiti, durata, caratteristiche dell’intervento e aspetti contributivi. I settori più colpiti dalla crisi sono ad esempio esentati anche dal versamento del contributo addizionale per il periodo 22 marzo – 31 maggio 2022 nei settori: siderurgia; legno; ceramica; automotive; agroindustria: mais, concimi, grano tenero. Dal quadro normativo combinato è previsto:
- CIG scontata (esonero contributo addizionale) fino al 31 maggio nei settori siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria (mais, concimi, grano tenero), colpiti dalla carenza di materie prime (Ateco indicati nell’Decreto Ucraina bis al Decreto);
- agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (articolo 12);
- misure specifiche a sostegno dei settori autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo (articoli 13-22).
La circolare n.97 del 10 agosto analizza anche le modifiche apportate dal Lavoro 67/2022 sui criteri per la concessione della CIGO, integrando le causali di intervento per crisi di mercato limitata al 2022 (anche per l’impossibilità di concludere accordi o scambi a causa della crisi russo-ucraina.) e per mancanza di materie prime o componenti per le aziende energivore, anche in conseguenza delle difficoltà di reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime.