Una nuova Circolare INPS (la n.90 del agosto) fa il punto sugli prestazioni previdenziali ai lavoratori privati con diritto alle tutele di legge in relazione alla violazione degli obblighi di Certificazione Verde Covid-19 fino al 30 aprile 2022.
In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alla gestione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro: malattia, maternità, permessi 104 e congedo straordinario.
In base alle indicazioni della Circolare, vengono riconosciute le seguenti tutele previdenziali, con la motivazione che il loro scopo ultimo è prevalente rispetto alla violazione riscontrata.
- Anche nei casi di eventi di malattia durante l’assenza ingiustificata o la sospensione del lavoratore per mancanza di Green Pass, scattano le tutele INPS con il pagamento delle relative indennità ai dipendenti che ne avevano diritto. Lo segnala l’Istituto di Previdenza, sottolineando che rimane onere del medico certificatore attestare la sussistenza di uno stato patologico del paziente determinante incapacità temporanea al lavoro.
- Anche con riguardo al congedo di maternità dei rapporti di lavoro del settore privato, la tutela risulta prevalente e pertanto è riconosciuto sia il trattamento economico sia la contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, tra l’altro, l’indennità di maternità viene riconosciuta a prescindere dall’astensione lavorativa.
- Per quanto riguarda il congedo parentale, l’indennità e il conseguente accredito della contribuzione figurativa spettano per i periodi richiesti, perchè prevale la tutela del minore (analogo ragionamento per gli iscritti alla Gestione separata).
- Con riferimento ai permessi Legge 104/1992 e al congedo straordinario Dlgs 151/2001, indennità e contribuzione figurativa sono riconosciuti sulla base dell’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi normativamente previsti.