Assegno Unico figli a carico: nuovi beneficiari ammessi

di Alessandra Gualtieri

26 Luglio 2022 10:30

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Assegno unico e universale per figli a carico INPS: ulteriori titoli di soggiorno utili ai fini del diritto, in caso di genitori stranieri.

A seguito della richiesta di chiarimento sulle condizioni particolari che danno diritto all’Assegno Unico per figli a carico, l’INPS ha pubblicato il Messaggio n.2591 con cui segnala, in aggiunta ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, quelli che sono da ritenersi utili per l’ammissione al sussidio ai cittadini stranieri.

Assegno Unico: nuovi beneficiari

  • Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del Dlgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • Lavoro stagionale (art. 24 del Dlgs n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Soggetti che restano esclusi

Non possono ritenersi ammessi nella platea dei beneficiari dell’Assegno Unico per figli a carico i titolari dei seguenti permessi:

  • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
  • Visite, affari, turismo.