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Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distinzione tra “disoccupato” e “inoccupato” sia ormai superata ai fini dell’esenzione del ticket sanitario.
Esenzione ticket sanitario a chi è senza lavoro
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la disciplina in materia di esenzione dal pagamento del ticket per chi si trova in condizione di disoccupazione (art. 19 del d.lgs. n. 150/15) deve intendersi estesa anche ai soggetti che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro (inoccupati) e non soltanto a chi si trova senza impiego perché il posto lo ha perduto (disoccupati).
Disoccupati e inoccupati: stessi diritti
Pertanto, ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, deve considerarsi disoccupato il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa.
Questa valutazione, fornita in risposta ad un quesito posto dal Ministero della Salute, si colloca nel riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.