Se il contratto di compravendita è slittato oltre il 30 giugno, pur con un preliminare firmato prima, non si può utilizzare il Super sismabonus acquisti. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate rispondendo a specifico interpello (384/2022).
Il punto è che l’agevolazione non è fra quelle prorogate al 2025 dalla Legge di Bilancio in modo generico, ma servono vincoli stretti. Quindi, spetta per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022; dopo questa data si torna all’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del dl 63/2013, in vigore fino al 2024.
Facciamo un passo indietro. Il Sismabonus acquisti consente di applicare la detrazione edilizia agli immobili acquistati da imprese di costruzione che hanno ridotto il rischio sismico, anche facendo lavori di demolizione e ricostruzione, e poi venduto entro 30 mesi dalla fine dei lavori.
La detrazione spetta all’acquirente, ed è pari alo 75% o all’85% del prezzo dell’immobile (a seconda della riduzione del rischio sismico). A questa detrazione edilizia si applica il Superbonus, che fa salire la detrazione al 110%. Ma non c’è stata proroga in Manovra, per cui resta la scadenza precedente: 30 giugno 2022.
Mentre il Sismabonus generico è stato prorogato al 2025 con lavori effettuati entro il 31 dicembre di quell’anno, per utilizzare il “Super Sismabonus acquisti” al 110% (per acquisto dell’immobile dalla ditta che ha effettuato i lavori post-sismici), specifica il Fisco, i requisiti richiesti devono sussistere nel periodo di vigenza della norma, quindi l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022.
Nel caso in esame, il preliminare di vendita è stato firmato nel 2021, con versamento di una caparra e saldo previsto entro il 30 giugno 2022, al rogito. Poi, c’è stato uno slittamento, il 30 giugno 2022 è rimasto la data per il secondo acconto, ma la consegna dell’immobile prorogata a novembre 2022.
Di fatto, sottolinea il Fisco, il contratto definitivo di compravendita avviene dopo la scadenza del 30 giugno, di conseguenza non si può applicare il Superbonus al 110%. Si può, invece, applicare la detrazione del 75-85% a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore. Ed è anche possibile utilizzare, su questa detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito.