Aumentano le prestazioni INAIL, con una rivalutazione dell’1,9% con effetto dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023. Lo prevedono i decreti del ministero del Lavoro dedicati al ricalcolo delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali (decreti 102, 106 e 108/2022), con minimali e soglie aggiornate.
Importo assegni INAIL da luglio 2022
La rivalutazione è dell’1,9% per tutti i settori: industria, agricoltura, marittimo, medici radiologi. La retribuzione media giornaliera per il calcolo di massimale e minimale è pari a 84,67 euro. Quindi, il minimo della retribuzione annua è di 17.780,70 euro, mentre il massimale intorno ai 33mila euro. Ci sono poi limiti diversi per figure specifiche ad esempio dei marittimi (comandanti, primi ufficiali, ufficiali).
A chi spettano le prestazioni INAIL
Le prestazioni spettano ai superstiti applicando specifiche aliquote che dipendono da grado di parentela e tipologia di prestazione. Per la precisione, l’assegno spetta ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita INAIL
- per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d’inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall’INAIL;
- per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%.
Quanto spetta di assegno INAIL
- 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio;
- 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti;
- 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
- 50% per ogni figlio inabile.
Gli importi effettivi spettanti oscillano da 328,53 a 1.982,93 euro per l’industria e da 411,5 a 1.904,74 ero per l’agricoltura.
Grado di inabilità | Industria | Agricoltura |
dal 50 al 59% | 328,53 euro | 411,50 euro |
dal 60 al 79% | 460,93 euro | 574,23 euro |
dall’80 all’89% | 855,80 euro | 985,85 euro |
dal 90 al 100% | 1.318,48 euro | 1.397,11 euro |
100% + | 1.904,74 euro | 1.982,93 euro |
Fra le altre prestazioni INAIL, ecco gli importi 2022 previsti dai decreti ministeriali:
- Assegno per assistenza personale continuativa: dal primo luglio scorso, l’assegno è pari a 585,51 euro.
- Assegno una tantum: 10mila 742,76 euro.
- Incollocabilità: 268,37 euro al mese.
Requisiti per l’Assegno di incollocabilità
- Età fino a 65 anni;
- collocamento impossibilità riconosciuta dagli organismi competenti, in qualsiasi settore lavorativo;
- inabilità riconosciuta dall’INAIL a partire dal 34%;
- menomazione superiore al 20%.