Garanzia per obbligazioni di PMI e Midcap: istruzioni in Gazzetta

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 11 Luglio 2022
Aggiornato 24 Marzo 2023 19:16

Portafogli di obbligazioni emesse da Midcap e PMI: in Gazzetta Ufficiale il decreto con le modalità di concessione della garanzia dal Fondo PMI.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022 il decreto MiSE 20 maggio con le istruzioni per la concessione della garanzia dal Fondo PMI per i portafogli di obbligazioni emessi da Piccole e Medie imprese e dal Midcap, con i criteri per la selezione delle domande.

Requisiti di accesso al Fondo di Garanzia

Di seguito i requisiti dei portafogli di obbligazioni (per le quali non deve sussistere ulteriore garanzia, reale o assicurativa)
per l’accesso alla garanzia della Sezione speciale del Fondo PMI:

  • sottoscrizione successiva all’accoglimento della richiesta di garanzia;
  • durata non superiore a 120 mesi;
  • importo compreso tra 2 e 8 milioni, ciascuna non superiore al 5% dell’ammontare complessivo del portafoglio;
  • finalità di realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale costituiti per almeno il 60% da spese e costi per investimenti in attivi finanziari, materiali e immateriali ammortizzabili;
  • ammontare complessivo dei portafogli tra 20 e 150 volte l’importo minimo di ciascuna obbligazione.

Come funzionano le garanzie

  • La garanzia diretta è di tipo personale, commisurata alla rischiosità del portafoglio (misurata attraverso la probability of default media (PD) rilasciata su richiesta di un soggetto finanziatore; in caso di più finanziatori, il soggetto capofila assume titolarità e responsabilità del rapporto con il Gestore del Fondo.
PD media a 12 mesi (x) Copertura
x ≤ 1 11%
1< x ≤ 1,70 16,5%
1,70 < x ≤ 2,5 16,5%
x > 2,5 25 % 25%
  • La controgaranzia è concessa su richiesta di un soggetto garante, che rilascia la sua garanzia a uno o più soggetti finanziatori; in caso di una rete di soggetti garanti, il capofila assume titolarità e responsabilità del rapporto con il Gestore del Fondo.

L’aiuto è concesso ai sensi del Temporary Framework Covid-19 e di quello Russia-Ucraina, ferma restando la possibilità per il Ministero di istituire e notificare alla Commissione europea un apposito regime di garanzia.

=> Garanzia per obbligazioni e pensioni integrative

Domanda e istruttoria

Le domande al Gestore del Fondo sono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. L’esito della delibera è trasmesso al soggetto richiedente e la garanzia è concessa nei limiti delle risorse  disponibili. Entro 30 giorni dalla chiusura del portafoglio di obbligazioni, i richiedenti versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» pari all’1,5% dell’importo garantito.