Sono in pensione con la Quota 100 e mi hanno proposto un piccolo lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e non continuativo. L’INPS mi ha però detto che questi redditi non sono cumulabili, eppure non supero i 5.000 euro lordi annui. Per tutelarmi, devo far far indicare nel contratto le ore e il trattamento?
Le confermo che l’attività di lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro lordi annui è compatibile con la Quota 100. Lo rileva, fra le altre, cosa, la circolare INPS 117/2019 con i chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. La Quota 100 è cumulabile:
con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Lei scrive di un lavoro occasionale nel limite dei 5mila euro lordi annui, quindi rientra precisamente in questo caso. Certo, il lavoro deve essere certificato da un contratto, che con ogni probabilità definisce ore e trattamento economico.
La discriminante è la tipologia di assunzione: forse il diniego INPS che ha ricevuto si riferiva a questo punto. Non è il numero di ore ad essere eventualmente incompatibile con la pensione Quota 100 ma la tipologia contrattuale che prevede l’assunzione come lavoratore dipendente, seppur a tempo determinato e a part-time.
Questo vincolo, tuttavia, permane soltanto fino a quando il pensionato non matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata: da quel momento è possibile cumulare nuovi redditi. Nel caso in cui lei dovesse accettare un lavoro come dipendente, pertanto, scatterebbe la sospensione della pensione per tutto l’anno in cui il nuovo reddito da lavoro è stato prodotto, con la restituzione delle somme già percepite.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz